Nel mondo di oggi ormai qualsiasi attività non può prescindere dal digitale: comunicare la propria presenza anche sul mondo virtuale è infatti necessario per poter avere un seguito e un riscontro concreto anche in quello reale.
“Questa è una regola basilare per qualsiasi tipo di settore, poiché gli utenti desiderano informarsi quanto più possibile sul prodotto – sia esso un bene materiale o un servizio – che stanno andando ad acquistare” sostiene PromozioneAvvocato.it , l’iniziativa nata con l’intento di aiutare gli Avvocati Italiani a Cavalcare l’onda del digitale.
Non fa eccezione il mestiere dell’avvocato: anche in questo caso la presenza sul web non è più una caratteristica opzionale o aggiuntiva, ma di fatto necessaria. Il sito di uno studio o di un singolo avvocato diventa in qualche modo il suo primissimo biglietto da visita per un potenziale cliente. Ma allora, verrebbe da chiedersi, gli avvocati possono fare autopromozione? È possibile mettersi ancora più in evidenza sul web? Si tratta di una strada piuttosto perigliosa, ricca di vincoli e limiti non sempre espressi alla perfezione: andiamo a vedere.
Quali informazioni comunicare con la pubblicità
Esistono vari dettami, che hanno proprio la funzione di regolamentare la pubblicità online di questa categoria di lavoratori, che altrimenti rischierebbe di incappare in più di un problema con la concorrenza e forse anche con il pubblico. Ad ogni modo qualsiasi avvocato o studio ha la possibilità e il diritto di dare informazioni sulla propria attività professionale, fornendo agli utenti interessati indicazioni relative a questi campi:
- la denominazione dello studio, indicandone il nome e gli eventuali colleghi professionisti associati
- l’ordine presso cui sono iscritti tutti i componenti
- le informazioni di contatto: la sede operativa, gli studi collaterali, i recapiti e gli indirizzi (tra questi, anche i contatti web)
- l’ambito di esercizio (penalista, civilista, matrimonialista, ecc.)
- se ne è in possesso, la possibile abilitazione alla professione all’estero
- i titoli conseguiti a livello accademico o in altro ambito
- i diplomi di specializzazione ricevuti
- l’abilitazione a esercitare verso particolari giurisdizioni
- la conoscenza delle lingue straniere
- se lo studio ne ha ricevuta una, la certificazione di qualità
Tutte quelle elencate sono informazioni che un avvocato può fornire di sé stesso o del suo studio, anche via web, senza incorrere in nessuna problematica o illegalità: è anzi suo diritto sponsorizzarsi restando entro questi limiti, proprio di modo da essere conosciuto al pubblico e garantendo ai lettori le indicazioni basilari. È invece assolutamente vietata la pubblicità comparativa.
Quali canali utilizzare per la promozione
Ma come fare in modo che queste informazioni arrivino agli occhi di un numero abbastanza elevato di persone? Bisogna scegliere i canali di comunicazione più adatti, e nel mondo di oggi questi rispondono al nome di social network: essere presenti sulle piattaforme più utilizzate dalla popolazione darà sicuramente una marcia in più al business dello studio in questione.
I social più utilizzati e consigliati anche per questo scopo sono i seguenti: Facebook, Instagram e LinkedIn. Ci troviamo qui di fronte ad una nuova questione: la comunicazione deve essere omogenea per tutti questi canali? Questo è sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo concentrarci particolarmente, perché la risposta è negativa.
I tre social elencati vantano infatti un target medio molto differente tra loro, e proprio per questo potranno essere assolutamente utili se utilizzati nel modo giusto ed in contemporanea: perché riusciranno ad aprire una lunga serie di porte e contatti, ma tendenzialmente appartenenti a mondi differenti. Se su Facebooksarà necessaria l’intera ossatura base di tutte le informazioni dello studio con tentativi di coinvolgimento per i possibili utenti, non lo stesso sarà per le altre due piattaforme.
Instagram è infatti un social molto più in voga tra un pubblico mediamente più giovane, una porzione che potrebbe essere comunque interessata ai servizi di un avvocato ma che difficilmente potremmo raggiungere attraverso altri canali. Per quanto riguarda LinkedIn, è struttura appositamente per una presentazione e comunicazione più professionali.
Il personal branding
Ma cosa fare nel caso in cui i social network non fossero sufficienti per la propria pubblicità? A quel punto lo studio in questione potrebbe ampliare il proprio personal branding attraverso la creazione di un blog o un sito internet. Sarà quindi quello il vero contenitore di tutte le informazioni (di ogni tipo) dell’attività. Ma anche in questo caso è importante seguire alcuni binari.
Gli elementi primari essenziali per questa scelta sono il nome dello studio legale ed il suo logo: dovremo fare in modo che uno non possa prescindere dall’altro, e che siano perfettamente riconoscibili. Un logo è infatti ideato perché possa durare molti anni, di modo da poter essere immagazzinato e riconosciuto immediatamente dalla clientela: sarà quindi fondamentale che questo trasmetta professionalità.
Per quanto riguarda il nome sarà invece importante puntare sul brand per evitare episodi, non così rari, di omonimia. I contenuti del sito web dovranno infine essere ben curati, con attenzione alla grammatica e alla sintassi: altri sintomi di professionalità. Sarà bene poi mantenere sempre il sito aggiornato, e fornire le informazioni relative all’avvocato – preferibilmente accompagnate anche da una sua fotografia – direttamente nella home page.