La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle importanti novità nel regime forfettario delle partite IVA, come ad esempio l’introduzione dell’imposta sostitutiva unica al 15% per coloro che hanno percepito compensi nell’anno prima di massimo 65mila euro.
In linea generale, possiamo dire che la Legge di Bilancio ha facilitato l’ingresso al regime forfettario delle partite IVA: vediamo più nello specifico che cosa è cambiato.
Quali sono i requisiti per l’accesso al regime forfettario?
La nuova legge ha semplificato i requisiti che si debbono possedere per l’accesso al regime forfettario nel 2019. Innanzitutto possono accedervi le persone fisiche che eseguono attività di impresa, arti, professioni se nell’anno precedente a quello di richiesta:
- hanno ottenuto compensi e ricavi ragguagliati ad anno non superiori a certi limiti (65mila euro) senza conteggiare i ricavi ed i compensi che derivano dall’adeguamento agli studi di settore.
- hanno avuto spese per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, non sopra i 5mila euro
- hanno sostenuto un costo complessivo di beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, che non supera i 20mila euro alla chiusura dell’esercizio.
In conseguenza all’accesso al regime forfettario, si sarà soggetti ad una unica flat tax del 15%. Permane però l’aliquota al 5% per le start-up per under 35 e over 55.
Chi è soggetto a regime forfettario non è soggetto all’IVA o agli adempimenti che ne conseguono né deve tenere i registri IVA obbligatori, né è soggetto agli studi di settore.
Quanto dura la permanenza nel regime forfettario?
La durata del regime forfettario è illimitata. Il diritto alla permanenza del regime, quindi, non ha alcun tipo di limite temporale: si rimane nel regime forfettario fino a che non vengono superati i requisiti di reddito che ne disciplinano l’accesso.
Chi non può accedere al regime forfettario?
L’accesso al regime forfettario 2019 è precluso a
- soggetti che non risiedono in Italia, a meno che non risiedano in uno Stato dell’Unione Europea, o in uno Stato che aderisce all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché produce almeno il 75% del reddito complessivo in Italia;
- soggetti che si avvalgono di speciali regimi IVA, o di regimi forfettari di determinazione dei redditi;
- coloro che partecipano a società di persone, o a Srl trasparente, o ad associazioni elencate nell’art. 5 del TUIR;
- coloro che nell’anno prima hanno ottenuto reddito da lavoro dipendente o assimilati in misura maggiore di 30mila euro.
- soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni di essi, terreni edificabili, mezzi di trasporto in via prevalente o esclusiva.
Accesso al regime forfettario 2019: come si fa?
Innanzitutto è bene considerare che chiunque abbia già un’attività rientri nei requisiti richiesti dalla legge non dovrà fare alcune comunicazione per l’accesso al regime forfettario, ma sarà fisiologicamente soggetto a quest’ultimo senza necessità di richiesta o accettazione.
Invece chi inizia una nuova attività nel 2019, aprendo quindi partita IVA, e pensi di rientrare nel regime, dovrà farne comunicazione per mezzo della dichiarazione di inizio attività usando il Modello AA9/12, per potere accedere al regime forfettario ed alla flat tax.